LEGGE 132/2018: NOVITA’ PER NOTIFICA PRELIMINARE E PIANO DI EMERGENZA

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Legge n. 132/2018 di conversione con modificazioni del decreto-legge n. 113/2018, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, è stato nuovamente modificato l’articolo 99 del Decreto Legislativo 81/2008.


Le novità riguardano la notifica preliminare per i cantieri ed il piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti.

A seguito della pubblicazione del decreto-legge n. 113/2018, era stato introdotto l’obbligo di invio al Prefetto della notifica preliminare, di cui all’articolo 99 del D.Lgs. 81/2008, per tutti i cantieri. A seguito dell’iter di conversione in Legge, per quanto attiene la notifica preliminare, l’obbligo dell’invio al Prefetto è stato limitato ai soli lavori pubblici.


All’interno della Legge, inoltre, è stato inserito un nuovo articolo che riguarda i piani di emergenza per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti.


Per gli impianti esistenti dovrà essere redatto, dal gestore dell’impianto, un piano di emergenza interno entro 90 giorni dall’entrata in vigore della Legge di conversione, ovvero entro il 3 marzo 2019.
Il piano dovrà essere trasmesso al Prefetto per le valutazioni del caso e per la redazione, entro 12 mesi dal ricevimento delle informazioni, del piano di emergenza esterno che avrà lo scopo di limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti rilevanti.


Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d’intesa con il Ministro dell’interno per gli aspetti concernenti la prevenzione degli incendi, previo accordo sancito in sede di Conferenza unificata, saranno stabilite le linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna e per la relativa informazione alla popolazione.

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