SICUREZZA NEI TRASPORTI: LA CORRETTA SISTEMAZIONE DEL CARICO SUI VEICOLI

Nell’ambito del trasporto merci sono molti i rischi correlati alla stabilità dei carichi ed alle operazioni di fissaggio (schiacciamento, caduta di materiali, cadute, urti, lavori in altezza, …).

Secondo quanto indicato nel Decreto ministeriale n. 215 del 19 Maggio 2017, “le imprese sono responsabili del mantenimento dei propri veicoli in condizioni di sicurezza e conformità, ferme restando le responsabilità del conducente di tali veicoli” e devono perciò effettuare “valutazione visiva della fissazione del carico del veicolo”.
Tra i principali metodi di fissaggio, che possono essere utilizzati anche in combinazione, ricordiamo:
• Ancoraggio (attrito o diretto): Metodo che utilizza dispositivi flessibili quali cinghie, funi e catene;
• Bloccaggio: Metodo che utilizza uno o più elementi strutturali del veicolo (sponde) ed elementi esterni quali barre di bloccaggio, zeppe, montanti;
• Serraggio: Metodo che utilizza mezzi meccanici manuali come ad esempio i Twist locks.

Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ed in particolare l’articolo 164, regolamenta il corretto carico dei veicoli.
Tra le indicazioni principali ricordiamo:
• Il carico deve essere sistemato in modo da evitare la caduta o la dispersione dello stesso;
• Il carico non deve diminuire la visibilità al conducente né impedirgli la libertà dei movimenti nella guida;
• Il carico non deve compromettere la stabilità del veicolo e non deve mascherare dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva né le targhe di riconoscimento e i segnali fatti col braccio;
• Il carico non deve superare i limiti di sagoma e non può sporgere longitudinalmente dalla parte anteriore del veicolo;
• Il carico può sporgere longitudinalmente dalla parte posteriore, se costituito da cose indivisibili fino ai 3/10 della lunghezza del veicolo stesso, purché nei limiti stabiliti dall’art. 61.
In ogni caso la sporgenza longitudinale deve essere segnalata mediante uno o due speciali pannelli quadrangolari, rivestiti di materiale retroriflettente, posti alle estremità della sporgenza;
• Fermi restando i limiti massimi di sagoma di cui all’art. 61 possono essere trasportate cose che sporgono lateralmente fuori della sagoma del veicolo purché la sporgenza da ciascuna parte non superi centimetri 30 di distanza dalle luci di posizione anteriori e posteriori.
• E’ vietato trasportare o trainare cose che striscino sul terreno, anche se in parte sostenute da ruote.

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