L’OBBLIGO DI CONSEGNA DEGLI ATTESTATI AI LAVORATORI

Il datore di lavoro è sottoposto all’obbligo di consegna degli attestati di formazione ai lavoratori?

A causa di alcune lacune legislative, presenti nel sistema italiano di settore, la risposta a questa domanda non risulta così facile ed immediata.

Il 19/06/2000 il Garante per la privacy ha stabilito che “anche gli attestati di qualificazione professionale conseguiti durante il rapporto di lavoro possono costituire dati personali che il dipendente ha diritto di richiedere, in base alla legge sulla privacy, al suo ex datore di lavoro”.
Tramite suddetto provvedimento il Garante ha ordinato ad una società di mettere a disposizione di un ex dipendente, che si era rivolto all’Autorità lamentando la violazione del diritto di accesso previsto dall’art. 13 della legge n. 675/96 (abrogato e sostituto dall’articolo 15 del Regolamento GDPR che ha analogo e anche più ampio contenuto di tutela per l’interessato), tutte le informazioni personali custodite negli archivi dell’azienda ivi incluse quelle inerenti ai giudizi e alle note di qualifica professionale.

A tale proposito il Garante ha, inoltre, chiarito che il diritto di accesso non riguarda solo i dati identificativi dell’interessato, ma tutte le informazioni contenute nel suo fascicolo personale e quindi anche le informazioni inerenti ai giudizi e alle note di qualifica professionale.

Negare ai lavoratori l’attestato contraddice, inoltre, il punto 8 dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/11 sulla formazione di sicurezza dei lavoratori secondo cui alla costituzione di un nuovo rapporto di lavoro o inizio nuova utilizzazione “il datore di lavoro è tenuto a valutare la formazione pregressa ed eventualmente ad integrarla sulla base del proprio documento di valutazione dei rischi e in funzione della mansione che verrà ricoperta dal lavoratore assunto”.

Gli attestati di formazione devono perciò essere obbligatoriamente forniti ai lavoratori anche come prova dello svolgimento della formazione pregressa.

Va ricordato che la mancata osservanza dei provvedimenti dell’Autorità è sanzionata penalmente dalla legge sulla privacy e che il Garante ha il potere di intervenire, avvalendosi anche della collaborazione di altri organi dello Stato, per assicurarne l’esecuzione.

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