Le novità del Jobs Act in materia di sicurezza e igiene sul lavoro

Pubblicati in Gazzetta Ufficiale gli ultimi quattro decreti legislativi in attuazione del “Jobs Act”.  Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151 e sulle modifiche al decreto 81/2008 in vigore dal 25 settembre 2015.

I quattro decreti

– Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148 – Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183;

– Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 149 – Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183;

– Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150 – Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183;

– Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151 – Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.

Le novità che vogliamo segnalarvi riguardano:

il comma 1 lett g) modifica l’articolo 34 (Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi) del TU: “si prevede che lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione, viene consentita anche nelle imprese o unità produttive che superano i cinque lavoratori. La formazione specifica per svolgere tali compiti viene comunque assicurata al comma 2-bis”;

– il comma 1, lett. i) modifica l’articolo 53 (Tenuta della documentazione) del TU: “si prevede la soppressione del riferimento al registro infortuni”. La disposizione è da leggersi in coordinamento con quanto previsto all’articolo 21, comma 4, del presente provvedimento, che “abolisce l’obbligo di tenuta del registro infortuni a decorrere dal novantesimo giorno successivo all’entrata in vigore del medesimo”;

– il comma 1, lett. l) modifica l’articolo 55 (Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente) del TU: “la prima modifica garantisce omogeneità di comportamenti da parte degli organi di vigilanza su aspetti sanzionatori non interpretati in maniera omogenea. Il contravventore che con una sola azione od omissione commette più violazioni della medesima disposizione di legge, per potere essere punito con la pena prevista per la violazione più grave, aumentata al massimo fino al triplo, deve proseguire l’iter giudiziario. La modifica prevede una sanzione progressiva in relazione al numero di lavoratori coinvolti, infatti in caso di violazione delle disposizioni relative alla sorveglianza sanitaria, previste dall’articolo 18, comma 1, lettera g), e quelle relative alla formazione previste dall’articolo 37, se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori gli importi della sanzione sono raddoppiati, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori gli importi della sanzione sono triplicati. La seconda modifica prevede che in caso di violazione di più disposizioni inerenti la valutazione dei rischi, contenute nei titoli diversi dal Titolo I, l’importo derivante dall’applicazione di più sanzioni non può superare l’importo di cui al comma 1 che è l’importo per la violazione più grave in materia di valutazione dei rischi”;

– il comma 1, lett. m) modifica l’articolo 69 (Definizioni) del TU in relazione al Titolo III relativo ad attrezzature e DPI: “ai fini della definizione di ‘operatore’ incaricato dell’uso di una attrezzatura di lavoro si introduce il riferimento al datore di lavoro che ne fa uso.

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