LA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LAVORATORI MINORENNI

In materia di salute e sicurezza ogni azienda deve occuparsi della tutela delle categorie di lavoratori particolarmente a rischio, come, ad esempio, i lavoratori di minore età.
A questo proposito l’art. 28 del Decreto legislativo 81/2008 stabilisce l’obbligo di valutare tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori in relazione alla natura dell’attività svolta, ivi compresi quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.

Ai sensi dell’art. 6 della legge n. 977/1967 è vietato adibire i minori alle lavorazioni, ai processi ed ai lavori indicati nell’Allegato I ed in particolare ad agenti chimici, fisici e biologici in merito ai quali il Ministero del lavoro ha fatto alcune precisazioni:
a) rumore: il divieto di esposizione al rumore non opera automaticamente ma discende dalla valutazione dei rischi e scatta a partire da un livello di 80 dbA. In caso di esposizione media giornaliera degli adolescenti al rumore superiore a 80 decibel LEP-d il Datore di Lavoro – fermo restando l’obbligo di ridurre al minimo i rischi derivanti dall’esposizione al rumore mediante misure tecniche, organizzative e procedurali – deve fornire ai minori i mezzi individuali di protezione dell’udito ed una adeguata formazione all’uso degli stessi;
b) agenti chimici: fermo restando il divieto assoluto di esposizione agli agenti etichettati come molto tossici, tossici, corrosivi, esplosivi ed estremamente infiammabili, per gli agenti nocivi ed irritanti il divieto vige solo per quelli etichettati con le frasi di rischio riportate nell’Allegato I. Per tutti gli agenti sopra considerati il divieto vige indipendentemente dalle quantità presenti nell’ambiente di lavoro.

La normativa prevede la possibilità di derogare al divieto per scopi didattici e di formazione professionale unicamente per il tempo strettamente necessario alla formazione stessa.

L’obbligatorietà della visita medica per l’idoneità alla mansione dei minorenni è stata abrogata a seguito dell’emanazione del Decreto Legge n. 69 del 21/06/2013 ad eccezione delle attività per le quali la Valutazione dei Rischi (art. 28 del D. Lgs. 81/08) abbia evidenziato rischi per la salute. Permane comunque a carico del datore di lavoro l’obbligo relativo alla formazione, informazione e addestramento del lavoratore minore.

Si ricorda che non rientrano nell’ambito di applicazione della normativa in materia di lavoro minorile quei lavori occasionali o di breve durata svolti dagli adolescenti nei servizi domestici prestati in ambito familiare, nonché nelle imprese a conduzione familiare, sempreché tali prestazioni non si concretino in attività nocive e/o pregiudizievoli.

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