LA RESPONSABILITA’ DEL DATORE DI LAVORO IN PRESENZA DI C.S.E. E RESPONSABILE DI CANTIERE

La Corte d’Appello ha confermato integralmente la sentenza del Tribunale con la quale il datore di lavoro di un’impresa edile è stato condannato alla pena di un anno di reclusione nonché a 1.500,00 euro di ammenda perché, avendo omesso di dotare di idonea protezione l’apertura lasciata nel solaio di copertura di un erigendo fabbricato aveva cagionata per colpa la caduta di un operaio dipendente, il quale era precipitato da tale apertura, per circa tre metri, provocandosi lesioni personali giudicate guaribili in sessanta giorni.

L’imputato ha ricorso in Cassazione avanzando alcune motivazioni tra cui il fatto che il Coordinatore in Fase di Esecuzione ed il Responsabile dei Lavori, correttamente nominati per il cantiere in questione, erano stati esclusi da imputazione da parte di entrambi i giudici di merito pur essendo compito del coordinatore per l’esecuzione dei lavori quello di adeguare i piani di sicurezza e le misure antinfortunistiche predisposte dal datore di lavoro secondo le esigenze derivanti dall’evoluzione dei lavori stessi.

Di fronte a suddetta argomentazione, considerata inammissibile, la Corte ha ribadito come sia principio generalissimo ed incontestato quello per cui, in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza, ha l’obbligo non solo di predisporre le misure antinfortunistiche, ma anche di sorvegliare continuamente sulla loro adozione da parte degli eventuali preposti e dei lavoratori, in quanto, egli è costituito garante dell’incolumità fisica dei prestatori di lavoro; la Corte ha, inoltre, precisato che la posizione di garanzia del datore di lavoro può venire meno, in presenza di altre figure professionali, solamente in caso di valida delega di funzioni, configurandosi altrimenti mero concorso di colpe fra il datore di lavoro e gli altri soggetti.

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