LA FIGURA DEL PREPOSTO IN AZIENDA

La figura del preposto si colloca all’interno degli ambienti di lavoro come riferimento funzionale, riferimento nel portare a termine impieghi, mansioni, obiettivi stabiliti dal datore di lavoro e per il rispetto della normativa riguardante la sicurezza.

A definire il preposto in merito alla gestione della sicurezza sul lavoro è l’articolo 2 del D. Lgs. 81/08:

“e) «preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”.

Gli obblighi riferiti a tale figura professionale per quanto riguarda prevenzione e sicurezza sono indicati dall’articolo 19, e sono:

  • vigilare sul rispetto degli altri lavoratori delle disposizioni aziendali sulla salute e sicurezza, mezzi, DPI, accesso in zone particolari a seguito di adeguate istruzioni; misure di controllo delle situazioni di rischio;
  • fornire informazioni sulle misure da prendere in caso di rischio grave ed immediato;
  • segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta.

I preposti devono ricevere adeguata formazione, frequentando i corsi e gli aggiornamenti previsti dall’articolo 37 del Testo Unico e dagli Accordi Stato Regioni.

Tra i temi necessari nei percorsi formativi figurano, obblighi e soggetti coinvolti nella mansione e nella sicurezza, fattori di rischio, valutazione, misure di prevenzione e protezione.

 

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