IL DUVRI ED I COSTI DELLA SICUREZZA DA INTERFERENZE

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L’art.26 del D. Lgs. 81/08 indica che nei contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, così come nel DUVRI, devono essere specificamente indicati, a pena di nullità, i costi delle misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi derivanti dalle interferenze delle lavorazioni.

La Determinazione dell’AVCPLSF n. 3 del 05/03/2008 ha stabilito che, al fine di quantificare tali costi, si può far riferimento alle categorie riportate nell’Allegato XV del D.lgs. 81/08:

  1. Apprestamenti;
  2. Misure preventive, protettive e D.P.I.;
  3. Eventuali e temporanei impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, antincendio, evacuazione fumi (se non presenti o inadeguati all’esecuzione del contratto);
  4. Dispositivi di prevenzione collettiva;
  5. Procedure previste per specifici motivi di sicurezza ed eventuali interventi richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
  6. Presenza di personale adibito a sovraintendere a particolari lavorazioni;
  7. Formazione e addestramento dei lavoratori che utilizzeranno impianti ed attrezzature comuni all’interno del cantiere.

Nel DUVRI devono essere indicati unicamente i rischi derivanti dalle interferenze tra le attività di soggetti diversi presenti nell’effettuazione della prestazione; di conseguenza, possono essere considerate nei costi della sicurezza, che devono essere quantificati e non assoggettati a ribasso d’asta, solamente le attività istituite al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi da lavorazioni interferenti.

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