PIANO DI SICUREZZA SOSTITUTIVO, OBBLIGO ABROGATO?

 

Il Piano Sostitutivo di Sicurezza (PSS) è un documento che deve essere redatto nel caso di appalti pubblici che coinvolgono una sola impresa ovvero quando non risulti obbligatoria la nomina del Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP).

Il suo contenuto è molto simile a quello del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), da cui differisce unicamente poiché non riporta la stima degli oneri della sicurezza.

L’obbligo di redazione del Piano Sostitutivo di Sicurezza fu introdotto dalla L. 415/1998 e ribadito in seguito dal D. Lgs. 163/2006, conosciuto come “ Codice dei contratti pubblici”.

I contenuti minimi del piano, indicati dal DPR n° 222/2003, sono stati nuovamente specificati all’interno dell’allegato XV del D. Lgs. n° 81/2008, normativa di riferimento in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.
E’ necessario specificare che all’interno del Testo Unico non è presente alcun riferimento in merito all’obbligo di redazione del PSS che continuava ad essere originato sempre e solo dal D. Lgs. n° 163/2006.

Tale Decreto, e con esso l’obbligo di redazione del documento, è stato totalmente abrogato con l’emanazione del D. Lgs. n° 50/2016 e successive modificazioni in cui non sono presenti riferimenti all’emissione del Piano Sostitutivo di Sicurezza.

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