LA SICUREZZA IN AGRICOLTURA: I PRODOTTI FITOSANITARI

E’ stato recentemente pubblicato sul sito INAIL un documento, dal titolo “Uso in sicurezza dei prodotti fitosanitari. Schede tecnico-informative”, realizzata dal Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici (DIT) e la Consulenza tecnica accertamento rischi e prevenzione (Contarp) recante indicazioni per il corretto utilizzo delle sostanze chimiche in agricoltura.

Nel settore agricolo gli operatori possono essere esposti ai pericoli connessi ad agenti chimici pericolosi a seguito dell’utilizzo di:
• prodotti fitosanitari;
• concimi;
• disinfettanti (acido nitrico, fosforico, cloridrico, ammoniaca, calciocianammide…);
• battericidi (clorexidina, creolina);
• detergenti (anionici, cationici).

La normativa di riferimento in materia è il Decreto legislativo 150/2012, attuazione della direttiva 2009/128/CE, che definisce i prodotti fitosanitari come “prodotti, nella forma in cui sono forniti all’utilizzatore, contenenti o costituiti da sostanze attive, antidoti agronomici o sinergizzanti, destinati ad uno dei seguenti impieghi:
• proteggere le piante dagli organismi dannosi: parassiti (insetti e acari), patogeni (batteri, virus, funghi), erbe infestanti;
• conservare i prodotti vegetali;
• eliminare piante infestanti o parte di esse (erbicidi o diserbanti);
• influenzare lo sviluppo delle piante coltivate (alleganti, anticascolanti, ecc.)”.

Al fine di scegliere il prodotto più adatto alle esigenze di lavorazione è stata istituita la Banca dati del Ministero della salute dei prodotti fitosanitari autorizzati che, unitamente al SIAN (sistema informativo agricolo nazionale) del Ministero per le Politiche agricole alimentari e forestali,
possono essere consultati al fine di reperire informazioni su:
• numero registrazione assegnato dal ministero della salute;
• prodotto categoria fitoiatrica (es. insetticida, fungicida ecc.);
• data registrazione del decreto di autorizzazione del ministero della salute;
• scadenza autorizzazione (solo per prodotti autorizzati dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 194/95);
• indicazione di pericolo del fitosanitario;
• attività (es. fungicida, diserbante, acaricida, coadiuvante, ecc.);
• formulazione del fitosanitario (polvere, granulare ecc.);
• importazioni parallele;
• prodotti per piante ornamentali;
• sostanza attiva (tipo e concentrazione nel prodotto);
• dati relativi all’impresa denominazione e indirizzo della sede legale e amministrativa;
• stato amministrativo autorizzato, revocato, scaduto e sospeso;
• motivo, data revoca/decreto, data decorrenza revoca.

Si ricorda che i prodotti fitosanitari possono essere distribuiti, acquistati ed utilizzati unicamente da soggetti in possesso di patentino, rilasciato ai sensi della DGR 796/2014 ed in coerenza con le normative regionali in materia di attività formative, a seguito di apposito corso di formazione.

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