Articolo 76 …… I DPI ………devono inoltre:
a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;
b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
d) poter essere adattati all’utilizzatore secondo le sue necessità.
l’articolo 77, comma 3 e 4, del D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro), il datore di lavoro è tenuto a fornire ai lavoratori dispositivi di protezione individuale (DPI) conformi ai requisiti previsti dall’articolo 76 ed assicurarne la manutenzione e il buon funzionamento in base alle eventuali indicazioni del fabbricante.
Il servizio prevede:
- Analisi delle lavorazioni e delle postazioni di lavoro
- Verifica adeguatezza dei D.P.I utilizzati
- Preventivo e fornitura sulla base dell’analisi effettuata
- Personalizzazione del materiale